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ODG Internazionalizzazione dei processi civili in materia commerciale

26 Lug 2024

ODG Internazionalizzazione dei processi civili in materia commerciale

ORDINE DEL GIORNO
Al Pdl n. 76 “Assestamento al Bilancio 2024 – 2026 con modifiche di leggi regionali”

Oggetto: “Internazionalizzazione dei processi civili in materia commerciale”

Premesso che

Con l’incremento del commercio transfrontaliero, le imprese italiane operano in un contesto giuridico internazionale sempre più complesso e frammentato, tale da pregiudicare le piccole e medie imprese che non dispongono di risorse appropriate per fronteggiare siffatto problema.

Ricordato che

Per ovviare alla questione in premessa, alcuni Stati membri UE (Belgio, Francia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi), nonché altre giurisdizioni extra-UE (Qatar, Emirati Arabi, Singapore, Cina, Hong Kong), hanno istituito o stanno valutando di istituire corti ad hoc per risolvere le controversie commerciali internazionali, caratterizzate da procedure giudiziali più rapide rispetto a quelle nazionali, dall’utilizzo della lingua inglese e da costi generalmente inferiori rispetto a quelli di una procedura arbitrale

Evidenziato che

Il 1° giugno 2023 ha preso avvio la Unified Patent Court (UPC), cioè il Tribunale Europeo dei Brevetti, con sede a Milano non soltanto per la Divisione Locale italiana, che ha la peculiarità di adottare un sistema sempre più lontano dal nostro ordinamento giuridico in grado di costituire un formidabile sprone alla internazionalizzazione del processo civile in materia commerciale, anche attraverso una contrattualistica tra imprese che preveda la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Milano, che potrà così concorrere e incidere sulla formazione della lex mercatoria, esercitando una vis attractiva sia sul piano economico-finanziario, sia su quello della giurisdizione contenziosa e delle ADR, in un circolo virtuoso che possa contribuire all’efficace soluzione dei conflitti tra imprese, anzitutto quelle medio piccole, in modo da assicurare e garantire il più possibile l’efficienza e l’attrattività del sistema economico italiano.

Evidenziato inoltre che

Al fine di favorire l’accesso e anche l’elezione della giurisdizione italiana per la soluzione di controversie commerciali internazionali tra imprese, anche medio-piccole, che notoriamente formano una parte fondamentale del tessuto economico del Paese e del mercato unico UE, il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano, in via di sperimentazione, hanno concordato di adottare nella sezione XIV-A civile, specializzata in materia di impresa, la prassi di non esigere la traduzione in italiano dei documenti in lingua inglese prodotti dalle parti o acquisiti dal CTU e di non nominare un traduttore ai sensi dell’art. 123 c.p.c. per l’utilizzo della lingua inglese.

Visto che

La Corte di cassazione ha statuito che: «la necessità dell’uso della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso stretto e non i documenti offerti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell’art. 123 c.p.c. ha la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore (…)» (Cassazione civile, sez. III, 09/11/2020, n. 24980) e, inoltre, che: «in tema di valutazione delle prove, l’art. 122 c.p.c. che prescrive l’uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall’obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti. Ne consegue che il giudice del merito non può da un lato dichiarare nulla la deposizione testimoniale resa nell’unica lingua, nella specie l’inglese, conosciuta dal teste, in mancanza dell’interprete in udienza, e dall’altro non riconoscere alcun valore giuridico alla dichiarazione del teste tradotta in italiano, atteso che agli scritti provenienti da terzi può riconoscersi, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., valore probatorio indiziario, in concorso con altri elementi idonei a suffragarne l’attendibilità» (Cassazione civile, sez. I, 24/01/2011, n. 1608).
Ebbene, alla luce di quanto esposto, il prossimo passo, previo accordo delle parti litiganti, è quello di arrivare allo svolgimento dell’intera fase orale adottando la lingua inglese, tenendo conto che gli artt. 122 e 123 c.p.c. sono uniformemente interpretati nel senso che l’obbligo dell’uso della lingua italiana nei procedimenti civili svolgentisi in Italia si riferiscono unicamente al compimento degli atti processuali in senso proprio (i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa), mentre nessuna violazione di legge discende dall’uso di una lingua diversa dall’italiano tanto per i documenti prodotti dalle parti, quanto per le deposizioni testimoniali.

Visto inoltre che

la fase sperimentale avviata dal Tribunale di Milano e dall’Ordine degli Avvocati di Milano si concentrerà ora su seguenti passaggi:

  • estendere la fase sperimentale ad altre sezioni del Tribunale di Milano potenzialmente interessate alle controversie del commercio internazionale, nonché ai singoli Giudici su base volontaria;
  • innalzare le abilità linguistiche dei Giudici delle sezioni coinvolte dalla sperimentazione, attraverso percorsi di formazione linguistica specialistica (“Legal English”);
  • individuare gli strumenti tecnologici (ivi compresi quelli di intelligenza artificiale) che possano fungere da supporto ai Giudici per la conduzione delle diverse fasi del procedimento in inglese (ad esempio, strumenti di registrazione, audio e/o video, delle udienze e delle prove orali, nonché forme telematiche di traduzione in inglese degli atti, delle istanze e delle dichiarazioni dei difensori, delle parti, degli ausiliari e dei testimoni, ferma restando l’ufficialità delle versioni italiane degli atti del processo, quali imposte dall’art. 122 c.p.c.);
  • individuare le più opportune forme di finanziamento per la copertura finanziaria delle predette iniziative.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO REGIONALE

INVITA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E L’ASSESSORE DI COMPENTENZA

– a creare un Tavolo congiunto con Regione Lombardia, gli Ordini Professionali, il Tribunale di Milano, le Camere di Commercio ed il Comune di Milano, finalizzato a studiare le misure utili ad agevolare i distretti del commercio, il TUB, la Sezione Imprese del Tribunale, e di conseguenza gli investimenti in Lombardia, tramite l’efficientamento del sistema giustizia, affinché vengano garantiti maggiori servizi e l’internazionalizzazione dei processi civili in materia commerciale;
– a promuovere investimenti in strumentazione e a prevedere risorse economiche funzionali al perseguimento di questi obiettivi, anche attraverso l’introduzione di percorsi di formazione “ad hoc”.

Chiara Valcepina
(Fratelli d’Italia)